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Segnalazioni di illecito
(c.d. whistleblower)

https://iacpacireale.whistleb.it
Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015  

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Storicamente  l’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale è nato con deliberazione n. 17 del 21/05/1924 del Consiglio Comunale di Acireale ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica come Ente morale in forza del Regio Decreto n. 1245 del 19/07/1924.

 

La legge 05/05/1976 n. 258, all’art. 1, equiparò l’Ente "ad ogni effetto agli Istituti provinciali", stabilendo al successivo art. 2 che è compito della Regione determinare l’ambito territoriale della competenza degli IACP non provinciali, sentito l’IACP provinciale e l’Amministrazione provinciale, tenuto conto dell’estensione dei comprensori e dei circondari ove esistono.

 

Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1278 del 07/09/1977, l’Istituto venne escluso dall’incorporazione prevista per gli Istituti a carattere non provinciale.

 

Dopo l’emanazione del predetto decreto, diverse sono state le istanze avanzate dall’Istituto ai competenti organi regionali affinché si giungesse all’emanazione dell’atto di costituzione del "Comprensorio".

 

Si possono elencare nel corso degli anni le seguenti note:

 

Sin dal 1978, l’IACP di Acireale ha richiesto al Presidente della Regione Siciliana la determinazione del proprio ambito comprensoriale in maniera coincidente con il collegio senatoriale di Acireale;

 

tale richiesta è stata reiterata in data 25 settembre 1979.

 

Il Consiglio Provinciale di Catania, con deliberazione n. 228 del 19/12/1983, ha espresso parere favorevole alla determinazione del nuovo ambito territoriale dell’IACP di Acireale.

 

Con note nn. 4983 e 5087 del 1984 l’Istituto segnalava alla Presidenza della Regione la necessità di pronunziarsi nella vicenda inerente la costituzione del comprensorio, chiedendo altresì che si esprimesse in merito alla consegna all’Ente di tutto il patrimonio edilizio esistente nel Comune di Acireale e gestito dall’IACP di Catania.

 

Con nota n. 5508 del 20/09/1985 l’Istituto richiedeva all’IACP di Catania il trasferimento del patrimonio edilizio esistente nel comune di Acireale, e l’IACP di Catania con delibera consiliare n. 600 del 18/12/85, dava mandato al proprio Presidente di provvedere al richiesto trasferimento a condizione del formale atto di assenso da parte della Regione.

 

Con nota n. 470 del 03/02/1986 inviata al Presidente della Regione, l’Istituto sollecitava ulteriormente il trasferimento del Patrimonio, e l’Assessorato regionale LL.PP. Gr. XI autorizzava il Presidente dell’IACP di Catania a procedere al richiesto trasferimento, ma questi, con nota n. 2875 del 27/02/1989, dichiarava di trovarsi impossibilitato ad adempiere considerato che la Regione non aveva ancora ottemperato a stabilire in merito ai rapporti tra i due Istituti.

 

Con decreto del Presidente della Regione pro tempore n. 134/Gr. IV/S.G. del 12/06/2000 emanato a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 30 dicembre 1999, su proposta dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, pro tempore, è stata fissata la competenza territoriale dell’IACP di Acireale.

 

Il  Decreto presidenziale n. 134/2000 ha esteso l'ambito territoriale dell'I.A.C.P. di Acireale ai seguenti Comuni: ACIREALE, ACIBONACCORSI, ACICASTELLO, ACICATENA, ACI S. ANTONIO, BRONTE, CALATABIANO, CASTIGLIONE DI SICILIA, FIUMEFREDDO, GIARRE, LINGUAGLOSSA, MALETTO, MANIACE, MASCALI, MILO, NICOLOSI, PEDARA, PIEDIMONTE ETNEO, RANDAZZO, RIPOSTO, S.ALFIO, S. VENERINA, TRECASTAGNI, VALVERDE, VIAGRANDE, ZAFFERANA ETNEA.

 

Avverso il suddetto decreto, l’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania ha proposto ricorso al T.A.R. di Catania in data 18 settembre 2000, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia.

 

Pronunciandosi con Ordinanza n. 2227/00 del 24/10/2000, il T.A.R. di Catania ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall’Istituto di Catania interrompendo gli effetti del Decreto del Presidente della Regione.

 

L’IACP di Acireale, impugnava l’ordinanza n. 2227/00 del T.A.R. di Catania, con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendone l’annullamento. Tale richiesta è stata accolta dal C.G.A., che si è pronunciato in data 11 aprile 2001.

 

In seguito alla decisione del C.G.A. è ritornato ad avere efficacia il Decreto Presidenziale n. 134/2000, di costituzione dell’ambito territoriale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale.

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